Della facoltà di non rispondere mai, in nessun caso

“Non rilasciare mai, se indagato, sospettato, o anche possibilmente indiziato o indiziabile, alcuna dichiarazione, né altra forma di collaborazione, di alcun tipo, in nessuna circostanza, davanti a soggetti indaganti della polizia giudiziaria”.

In omaggio alle verità contenute negli articoli 63 e 64 del codice di procedura penale italiano, occorrerà fare un confronto analitico fra le possibilità di reali tutele offerte dall’ordinamento italiano rispetto a quelle del quinto emendamento della Costituzione dell’ordinamento degli Stati Uniti d’America; in particolare, vista la noncuranza con la quale le procedure vengono spesso ignorate, gli errori, le omissioni e i gravissimi casi di negligenza ed incuria che caratterizzano taluni procedimenti, se sia bene accogliere, anche nell’esercizio del proprio naturale diritto di difesa in Italia, l’invito perentorio del prof. James Duane, Regent Law School’: – “Non parlare mai con un ufficiale di polizia giudiziaria, non rilasciare nessuna dichiarazioni di nessun tipo, mai, in nessuna circostanza.”

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La parte del quinto emendamento che c’ interessa, recita: “…nessuno può essere obbligato a testimoniare contro sè stesso (“No person (…) shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself”)

Codice di Procedura Penale, parte prima, libro primo, titolo quarto:

Art. 63.
Dichiarazioni indizianti.

1. Se davanti all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata ovvero una persona non sottoposta alle indagini rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l’autorità procedente ne interrompe l’esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese.

2. Se la persona doveva essere sentita sin dall’inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate.

Art. 64.

Regole generali per l’interrogatorio.

1. La persona sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia cautelare o se detenuta per altra causa, interviene libera all’interrogatorio, salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze.

2. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti .

3. Prima che abbia inizio l’interrogatorio, la persona deve essere avvertita che:

a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;

b) salvo quanto disposto dall’articolo 66, comma 1, ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso;

c) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l’ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall’articolo 197 e le garanzie di cui all’articolo 197-bis.

3-bis. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata. In mancanza dell’avvertimento di cui al comma 3, lettera c), le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti che concernono la responsabilità di altri non sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non potrà assumere, in ordine a detti fatti, l’ufficio di testimone.

Art. 66.
Verifica dell’identità personale dell’imputato.

1. Nel primo atto cui è presente l’imputato, l’autorità giudiziaria lo invita a dichiarare le proprie generalità e quant’altro può valere a identificarlo, ammonendolo circa le conseguenze cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità o le dà false.

2. L’impossibilità di attribuire all’imputato le sue esatte generalità non pregiudica il compimento di alcun atto da parte dell’autorità procedente, quando sia certa l’identità fisica della persona.

3. Le erronee generalità attribuite all’imputato sono rettificate nelle forme previste dall’articolo 130.

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